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Roma, 27 luglio 2015
Circolare n. 124/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Conciliazione tempi di vita e
di lavoro – D.LGVO 15.6.2015, n. 80, su S.O. alla G.U. n. 144 del 24.6.2015.
Il
Governo ha attuato la parte del Jobs Act
(legge n.183/2014) relativa alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
ampliando in particolare le tutele per la maternità sulla scorta degli
orientamenti più recenti della Corte Costituzionale. Le disposizioni del nuovo
decreto legislativo, salvo alcune eccezioni, si applicano in via sperimentale per
il solo 2015 causa la limitata copertura finanziaria; l’applicazione per gli
anni successivi sarà pertanto subordinata a futuri stanziamenti.
Di
seguito si segnalano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese con
particolare riferimento a quelle che modificano il Testo Unico sulla maternità (D.lgvo n.151/2001).
Astensione obbligatoria (artt. 2 e 4) – Fermo restando il
divieto generale di adibire al lavoro le donne in maternità per un periodo di 5
mesi (di cui normalmente 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo la
nascita), fino ad oggi in caso di parto prematuro la lavoratrice poteva
recuperare dopo il parto i giorni di astensione non goduti sempre nel rispetto
del limite complessivo di 5 mesi; le nuove disposizioni hanno ora riconosciuto
alla lavoratrice, in caso di parto fortemente
prematuro (cioè antecedente l’inizio dell’astensione obbligatoria), il diritto
di recuperare dopo la nascita il periodo di congedo obbligatorio non goduto
prima (ossia i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella
presunta) anche scavallando il predetto limite di 5 mesi.
Inoltre
in caso di ricovero del neonato è stata prevista la possibilità, per la lavoratrice
che certifichi di essere in buono stato di salute, di chiedere la sospensione del
congedo obbligatorio e di tornare pertanto al lavoro salvo poi fruire del
periodo di congedo non goduto una volta terminato il ricovero.
Astensione facoltativa (artt. 7 – 10) – Come è noto, il
Testo Unico sulla maternità riconosce alla lavoratrice la facoltà di assentarsi
dal lavoro dopo il congedo obbligatorio per un ulteriore periodo di 6 mesi (analogo
periodo è concesso al padre), fermo restando il limite complessivo di 10 mesi di
assenza per entrambi i genitori. La possibilità di ricorrere all’astensione
facoltativa sino ad oggi era riconosciuta nei primi 8 anni di vita del bambino
mentre con le nuove disposizioni tale facoltà può essere esercitata fino ai 12
anni di età. Inoltre il trattamento di maternità riconosciuto dall’INPS (pari al
30% della retribuzione) per i primi 6 mesi di astensione facoltativa potrà
essere usufruito dalla lavoratrice fino ai 6 anni di vita del bambino (in
precedenza fino ai 3 anni).
Si fa
osservare che è stato regolamentato per legge il congedo parentale a ore, cioè la possibilità per la lavoratrice di
fruire a sua scelta dell’astensione facoltativa su base oraria anziché
giornaliera; tale possibilità era stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ma era rimasta per lo
più inattuata in quanto subordinata alla contrattazione collettiva (nazionale o
aziendale). Le nuove regole, che si applicano pertanto in tutti i settori in
cui i relativi CCNL nulla prevedono al riguardo (come il CCNL logistica,
trasporto e spedizione) e in assenza di specifici accordi aziendali, stabiliscono
che in caso di opzione per la fruizione oraria il congedo debba essere fruito in
misura pari alla metà dell’orario giornaliero svolto nel mese precedente. La
lavoratrice che intende fruire del congedo su base oraria deve preavvisare il
datore di lavoro almeno 2 giorni prima.
Lavoratrici autonome (art. 13) – Alle lavoratrici
iscritte esclusivamente alla gestione previdenziale separata dell’INPS
(collaboratrici, libere professioniste, ecc.) sarà riconosciuta l’indennità di
maternità anche nel caso in cui il committente abbia omesso i versamenti dei
contributi previdenziali, come già previsto per le lavoratrici dipendenti nei
confronti dei datori di lavoro.
Congedo per le vittime di violenza (art. 24) – E’ stato
riconosciuto alle lavoratrici (sia dipendenti che autonome) vittime di violenza
e inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati da
organismi abilitati (quali i servizi sociali del comune di residenza, i centri
antiviolenza o le case rifugio) il diritto ad un congedo della durata massima
di 3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni, previo preavviso al datore
di lavoro di almeno 7 giorni. Durante il congedo (da computare ai fini
dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima e del TFR) il datore
di lavoro è tenuto ad anticipare alla lavoratrice un’indennità pari all’ultima
retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative della stessa) che
sarà poi conguagliata con i contributi previdenziali da versare all’INPS. Come
nel caso dell’astensione facoltativa il congedo può essere usufruito su base
oraria o giornaliera secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale.
Sgravi contributivi per la contrattazione di
secondo livello (art. 25) – In via sperimentale per il triennio 2016-2018 (anche se
le risorse stanziate coprono solo fino al 2017) sono stati previsti sgravi
contributivi per incentivare la stipula di contratti collettivi aziendali volti
a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per l’operatività
di tale disposizione bisognerà attendere apposito decreto attuativo.
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Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn. 230/2014, 9/2013 e 83/2000
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
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S.O. n. 34 G.U. n. 144 del 24.6.2015
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dilavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10dicembre 2014, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita' delle misure 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazionedell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,recano misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici e afavorire le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e dilavoro per la generalita' dei lavoratori. Art. 2 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, la lettera d) e' sostituita dallaseguente: «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il partoavvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni siaggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anchequalora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi illimite complessivo di cinque mesi.»; b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). - 1.In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata,la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo dimaternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data didimissione del bambino. 2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato una solavolta per ogni figlio ed e' subordinato alla produzione diattestazione medica che dichiari la compatibilita' dello stato disalute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.». Art. 3 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi dirisoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi dicongedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17». Art. 4 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternita' nei casi di adozione e affidamento 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trovaapplicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presentearticolo.». Art. 5 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita' 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anchequalora la madre sia lavoratrice autonoma avente dirittoall'indennita' di cui all'articolo 66». 1-ter. L'indennita' di cui all'articolo 66 spetta al padrelavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata delcongedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettataalla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita' della madreovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo delbambino al padre»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui aicommi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazionerelativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padrelavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessariall'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le risorseumane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». Art. 6 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita' nei casi di adozione e affidamento 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, allemedesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sialavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curarela procedura di adozione certifica la durata del periodo dipermanenza all'estero del lavoratore.». Art. 7 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sonosostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte dellacontrattazione collettiva, anche di livello aziendale, dellemodalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascungenitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale omensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale hainizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma e'esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentalecon permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Ledisposizioni di cui al presente comma non si applicano al personaledel comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco esoccorso pubblico.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, ilgenitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', apreavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteridefiniti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine dipreavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la finedel periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorninel caso di congedo parentale su base oraria.». Art. 8 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del congedo parentale 1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita delbambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento deldodicesimo anno di vita del bambino». Art. 9 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituitedalle seguenti: «fino al sesto anno»; b) al comma 3 dopo le parole: «e' dovuta» sono inserite leseguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del bambino,». Art. 10 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso delminore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodicianni dall'ingresso del minore in famiglia; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per ilperiodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei annidall'ingresso del minore in famiglia.». Art. 11 Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno 1. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunquenon oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stessecondizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente conla stessa.». Art. 12 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni 1. All'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodoper cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto dilicenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste dadisposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Lalavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo nonsono tenuti al preavviso.»; b) il comma 5 e' abrogato. Art. 13 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 1. Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di adozione,nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altreforme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione,un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso delminore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui aldecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato aisensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). - 1. I lavoratori ele lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altreforme obbligatorie, hanno diritto all'indennita' di maternita' anchein caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributiprevidenziali da parte del committente.». Art. 14 Modifica del capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. La rubrica del capo XI e' sostituita dalla seguente: «Lavoratoriautonomi». Art. 15 Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre lavoratoreautonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madrelavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o digrave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso diaffidamento esclusivo del bambino al padre.». Art. 16 Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalita' di erogazione dell'indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'indennita' di cui all'articolo 66, comma 1-bis, e'erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazionerelativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padrelavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' dimaternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idoneadocumentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo26.». Art. 17 Modifica del capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. La rubrica del capo XII e' sostituita dalla seguente: «Liberiprofessionisti». Art. 18 Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre liberoprofessionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madrelibera professionista o per la parte residua, in caso di morte o digrave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso diaffidamento esclusivo del bambino al padre.». Art. 19 Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di termini e modalita' della domanda per l'indennita' di maternita' per le libere professioniste 1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'indennita' di cui all'articolo 70, comma 3-ter e' erogataprevia domanda al competente ente previdenziale, corredata dallacertificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso diabbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione aisensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.». Art. 20 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento 1. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' dimaternita' di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idoneadocumentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo26.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competenteente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore deiliberi professionisti entro il termine perentorio di centottantagiorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idoneedichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto aindennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data dieffettivo ingresso del minore nella famiglia.». Art. 21 Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in vigore 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z); b) al comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;». Art. 22 Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, in materia di lavoro notturno
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), e' inserita laseguente: «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunquenon oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stessecondizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente conla stessa;»; b) all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e». Art. 23 Disposizioni in materia di telelavoro 1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto deltelelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempidi vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati daassociazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sulpiano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavorodal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratticollettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Art. 24 Congedo per le donne vittime di violenza di genere 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, conesclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezionerelativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizisociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dallecase rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi alsuddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinatae continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi allaviolenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali delComune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio dicui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motiviconnessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodocorrispondente all'astensione, la cui durata non puo' esseresuperiore a tre mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta apreavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine dipreavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizioe della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione dicui ai commi 1 e 2. 4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto apercepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, conriferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e ilperiodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita'e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste perla corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datoridi lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importodell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovutiall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predettidatori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' previstal'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cuial presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo e'computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,nonche' ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesimamensilita' e del trattamento di fine rapporto. 5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito su baseoraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quantoprevisto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati daassociazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sulpiano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte dellacontrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del congedo,la dipendente puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quellaoraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari allameta' dell'orario medio giornaliero del periodo di pagaquadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nelcorso del quale ha inizio il congedo. 6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazionedel rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto dilavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, arichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previstedalla contrattazione collettiva. Art. 25 Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata 1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota parial 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento disgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondolivello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' destinataalla promozione della conciliazione tra vita professionale e vitaprivata, secondo i criteri indicati al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonodefiniti criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse di cui alcomma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3,attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula dicontratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisceulteriori azioni e modalita' di intervento in materia diconciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraversol'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipuladi contratti collettivi aziendali. 3. All'elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delleconnesse attivita' di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentantidesignati dal Presidente del Consiglio dei ministri o,rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politichedella famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita' e dalMinistro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, da un rappresentante designato dal Ministrodell'economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dalMinistro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Aicomponenti della cabina di regia non spetta alcun compenso,indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunquedenominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma siprovvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Art. 26 Disposizioni finanziare 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in 104milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23dicembre 2014, n. 190. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente peril solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciutenell'anno 2015 medesimo. 3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativiattuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014,n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. 4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui alcomma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento allegiornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, ledisposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14,15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigoredel presente decreto. Art. 27 Clausola di salvaguardia 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi delsistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensidell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalledisposizioni introdotte dal presente decreto. Nel caso in cui siverifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispettoalle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministrodell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto allarideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avutoriguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10.In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alleCamere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12,della citata legge di contabilita' e finanza pubblica. Art. 28 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando